CPL Concordia Servizi Ispettivi

Regolamenti

DM 21/04/2017 NR. 93

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali.

I contatori del gas e i dispositivi di conversione, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:

  1. Verificazione periodica
  2. Controlli metrologici casuali

I contatori del gas di portata massima non superiore a 10 m3/h sono esclusi dall'obbligo della verificazione periodica.

Le attività elencate nei succitati punti a) e b), oltre alle attività di riparazione con rimozione sigilli, devono essere registrate sul libretto metrologico dello strumento; è obbligo del titolare del contatore del gas e/o del dispositivo di conversione del volume conservare la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico.

La verificazione periodica dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m3/h e dei dispositivi di conversione è effettuata da organismi che hanno presentato apposita domanda di accreditamento ad ACCREDIA e SCIA a Unioncamere.

I controlli metrologici casuali sui contatori del gas e i dispositivi di conversione in servizio presso i titolari dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono eseguiti a intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso. Le Camere di Commercio sono incaricate di svolgere funzioni di vigilanza sull'attività dei succitati organismi e i controlli metrologici casuali.

“Le periodicità delle verificazioni dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m3/h e dispositivi di conversione del volume sono:

Le periodicità decorrono dalla data di messa in servizio degli strumenti di misura qui sopra elencati e comunque da non oltre 2 anni dall’anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo le suddette periodicità e decorre dalla data dell’ultima verificazione (ai sensi del Decreto Ministeriale 24 marzo 2015 nr. 60, Capo V – Art. 21, comma 1).

A conclusione della verificazione periodica, l'organismo deve decretare l'esito positivo o negativo dell'attività eseguita. Nel caso di esito positivo, il contrassegno che l'organismo di ispezione "Servizi Ispettivi di CPL CONCORDIA Soc. Coop." deve applicare sullo strumento è il seguente:

Verificazione Periodica Scadenza

Nel caso di esito negativo, il contrassegno che l'organismo di ispezione "Servizi Ispettivi di CPL CONCORDIA Soc. Coop." deve applicare sullo strumento è il seguente:

Strumento non conforme

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RG-01 ACCREDIA
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RG-01-04 ACCREDIA
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REGOLAMENTO UNIONCAMERE
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DM 21/04/2017 nr. 93
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DM 24/03/2015 nr. 60
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